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Separazione e divorzio

L'ITER PER SEPARARSI

 

Non ce la faccio più, chiedo la separazione!

 

Sempre che la decisione sia effettivamente compiuta e definitiva, non basta voler separarsi per ritrovarsi magicamente single e autonomi. 

Può esserti utile sapere che ci sono diverse procedure per separarsi:

1. Separazione presso il Comune di residenza 

Procedimento presso l’Ufficio Comunale dello Stato Civile senza assistenza legale, possibile soltanto laddove dalla coppia non siano nati figli e dalla separazione non conseguano attribuzioni patrimoniali. 

2. Separazione Consensuale (con l'assistenza di 1 solo avvocato o di 2 avvocati, uno per parte)

Una volta presa la decisione di separarsi è necessario rivolgersi ad un avvocato che, preso atto dell’intenzione da parte di entrambi di procedere con l’iter consensuale, presenterà ai coniugi tutte le questioni patrimoniali, economiche e di riorganizzazione familiare (accordi genitoriali) di cui saranno chiamati a discutere per trovare degli accordi condivisi*.


Trovati gli accordi si procede con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale dove uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio. Il ricorso deve essere espressamente indirizzato al Presidente del Tribunale e deve contenere in modo dettagliato i termini dell’accordo raggiunto. L’organo competente produrrà un fascicolo d’ufficio raccogliendo non solamente il ricorso, ma tutti i documenti che i coniugi hanno allegato. Ad esempio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge e la copia integrale dell’atto di matrimonio.
Terminati gli adempimenti, ed entro cinque giorni dalla data di ricezione del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza alla quale devono personalmente comparire i coniugi.
È fatto obbligo di un tentativo di conciliazione (spesso più formale che sostanziale) e, proprio per questo motivo, il Presidente sentirà le due parti. Nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta, sarà redatto un apposito verbale di chiusura della procedura.
Se invece le parti insistono nella loro volontà di separarsi, il Presidente darà lettura del verbale con gli accordi raggiunti dai coniugi, che lo sottoscriveranno personalmente. A questo punto il giudice rimetterà il fascicolo al Collegio. Il Collegio deciderà quindi in Camera di Consiglio (cioè in assenza delle parti e dei rispettivi difensori) per il Decreto di Omologazione.


Il Decreto di Omologazione, che chiude il procedimento, sarà depositato in cancelleria dopo qualche settimana rispetto all’udienza presidenziale. Dall’udienza presidenziale decorre il termine di sei mesi per poter avviare il procedimento di divorzio.
Sebbene la separazione sia stata omologata si segnala che non è preclusa la possibilità di chiederne l’azione di annullamento per vizi della volontà. Tale decreto di omologazione, infatti, non si sostituisce alla volontà delle parti avendo natura procedurale e di efficacia del negozio stipulato fra i coniugi.

COME SI RAGGIUNGONO GLI ACCORDI

2.a. Separazione consensuale tramite mediazione familiare

2.b. Separazione consensuale tramite negoziazione assistita

Non sempre le coppie che desiderano separarsi sono in grado di giungere a degli accordi condivisi. L’accordo infatti implica la logica del dare e avere e in caso di conflitto elevato ogni richiesta da parte dell’uno viene vista come pretesa di concessione da parte dell’altro, bloccando di fatto il processo di condivisione e negoziazione. 


In queste situazioni è possibile quindi rivolgersi alla mediazione familiare o alla negoziazione assistita.
 

Separazione consensuale tramite mediazione familiare (gestita dalle parti con l’aiuto di un terzo neutrale)
Nel contesto della mediazione familiare il mediatore, professionista terzo neutrale e con una specifica formazione, si adopererà affinché i genitori riescano ad elaborare in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli in cui possano continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Il coinvolgimento degli avvocati nella mediazione famigliare avverrà nel momento in cui il conflitto tra ex coniugi si farà meno acceso e le decisioni sulla riorganizzazione familiare e la gestione dei figli già definite. Queste basi sono indispensabili per consentire agli avvocati di avviare una negoziazione cooperante sugli aspetti patrimoniali ed economici della famiglia.
Ai legali spetterà poi il compito di fornire assistenza tecnica per la redazione dell’accordo che successivamente verrà sottoposto ad omologazione da parte del Presidente del Tribunale di competenza.

Leggi anche Cosa è la mediazione familiare

leggi anche  Come si svolge la mediazione

Separazione consensuale tramite negoziazione assistita (gestita dai 2 avvocati)
Altra procedura che regola i rapporti tra coniugi è la negoziazione assistita. A differenza della mediazione la negoziazione assistita in materia famigliare (regolata dall’art. 6 della L. 162/2014) è finalizzata ad ottenere soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La negoziazione assistita presenta differenze importanti rispetto alla mediazione famigliare. 

Qual è la differenza tra mediazione familiare e negoziazione assistita?


Nella mediazione le parti sono assolute protagoniste del procedimento che è basato sulla loro autodeterminazione e gli avvocati (che stanno fuori dalla stanza di mediazione) hanno il compito di fornire assistenza meramente legale per la redazione dell’accordo; nella negoziazione assistita invece il legale assume una importanza determinante nella gestione della controversia, in quanto si fa portavoce della volontà del suo assistito dialogando direttamente con il legale della controparte. 


A fronte di questo “ruolo” così importante, non è tuttavia prevista per gli avvocati che assistono le parti in negoziazione alcuna formazione specifica, vi potrebbe essere pertanto il concreto rischio che la stessa venga condotta come una vera e propria trattativa privata, riducendosi di fatto in una mera transazione e non ad un accordo tra le parti. Va da sé che in relazione alla negoziazione assistita, ciò che farà la differenza sarà l’esperienza e la sensibilità, nonché la preparazione dei legali che assisteranno le parti in conflitto.

3. Separazione Giudiziale (con l'assistenza di 2 avvocati, uno per parte)

La separazione giudiziale è il procedimento promosso da uno dei coniugi in contrasto con l’altro con il quale si ottiene una sentenza di separazione e si verifica quando si realizzano dei fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare pregiudizio all’educazione dei figli.
Tutte le decisioni in merito ad affidamento e mantenimento dei figli, questioni patrimoniali ed economiche sono prese dal Giudice dopo aver preso visione degli atti e, se necessario, delle relazioni Tecniche d’ufficio dei consulenti da lui nominati e pagati dalle parti.

 

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